La.Ne 8 Pubblicato il giorno November 16, 2020 Segnalazione Share Pubblicato il giorno November 16, 2020 Ciao a tutti, L' art 627 co 3 cc secondo voi in sostanza che cosa vuol dire? Vuol dire che è ammessa la azione in giudizio per accertare le disposizioni fatte alla persona ( che è una persona fiduciaria e che pertanto poi deve dare i lasciti, ricevuti a titolo di disposizione testamentaria, all' effettiva persona beneficiaria che è incapace ex artt 596 e se cc) sono in realtà a favore di una persona incapace ex artt 596 ss cc? Cita Link di questo messaggio Condividi
Lupo Albe 29 Pubblicato il giorno November 17, 2020 Segnalazione Share Pubblicato il giorno November 17, 2020 Sì, il principio è che l’interposizione di persona che si verifica nelle ipotesi di fiducia testamentaria non può essere utilizzata per conseguire scopi contra legem: quando il testatore utilizza la disposizione fiduciaria intende (attraverso la collaborazione del fiduciario) beneficiare persone che non ha intenzione di palesare quali propri diretti beneficiati ma ciò non può comportare come risultato finale una deroga rispetto ai limiti posti dal diritto successorio e in particolare dalle norme relative all'incapacità a succedere. Il 3° comma dell’art. 627 c.c. serve proprio a questo, stabilendo che la regola della inammissibilità dell’azione volta a dimostrare l’indole fiduciaria di una clausola testamentaria (comma 1) nonchè la soluti retentio a favore del destinatario indicato dal testatore (comma 2) non trovano applicazione quando il terzo beneficiario è incapace di ricevere per testamento. Ciao Cita Link di questo messaggio Condividi
La.Ne 8 Pubblicato il giorno November 17, 2020 Autore Segnalazione Share Pubblicato il giorno November 17, 2020 Grazie mille! Cita Link di questo messaggio Condividi
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