La.Ne 8 Pubblicato il giorno October 29, 2020 Segnalazione Share Pubblicato il giorno October 29, 2020 Per quanto riguarda i patti successori: 1) sono vietati quelli indiretti come il contratto a favore del terzo ex art 1411 cc con designazione del beneficiario per testamento. Si tratta di una disposizione m.c. perché solo al momenti dell' apertura della successione si conosce il beneficiario. 2) è valido il contratto (Inter vivos ), ex art 1412cc, perché lo stipulante designa il beneficiario (la designazione potrebbe avvenire anche nel prosieguo, purché non per testamento).Pertanto, il contratto è valido perché l' attribuzione e' immediata ed e' solo l' esecuzione ad essere differita al momento dell' apertura della successione. 3) è valida la designazione per testamento del beneficiario ex art 1920 cc. Si tratta, secondo la tesi prevalente di atto Inter vivos con effetti post mortem perché il beneficiario acquista direttamente il diritto dall' assicuratore (diritto iure proprio) e non dal testore . Vi trovate in questa mia sintesi? Cita Link di questo messaggio Condividi
jbentham 1 Pubblicato il giorno October 29, 2020 Segnalazione Share Pubblicato il giorno October 29, 2020 ciao, la prima e la terza ipotesi mi sembrano simili considerando che il testatore può designare il beneficiario terzo con testamento. Il punto è capire se l'art. 1920 contempli un patto successorio eccezionalmente ammesso, o un atto inter vivos suscettibile di avere efficacia post mortem con la designazione per testamento, pertanto valido anche al di fuori dell'ipotesi del 1920. Non so a che tesi aderire ma ti segnalo che: - per la tesi del patto successorio indiretto, Giampiccolo, Di giorgi, Capozzi (valevole solo nel caso del 1920); - per la tesi del contratto con effetti post morte, Santoro Passarelli, Cariota Ferrara, Landini e mi pare Genghini, e senz'altro Cassazione. Cita Link di questo messaggio Condividi
La.Ne 8 Pubblicato il giorno October 30, 2020 Autore Segnalazione Share Pubblicato il giorno October 30, 2020 On 29/10/2020 at 19:49, jbentham dice: ciao, la prima e la terza ipotesi mi sembrano simili considerando che il testatore può designare il beneficiario terzo con testamento. Il punto è capire se l'art. 1920 contempli un patto successorio eccezionalmente ammesso, o un atto inter vivos suscettibile di avere efficacia post mortem con la designazione per testamento, pertanto valido anche al di fuori dhe tesi aderire ma ti segnalo che: - per la tesi del patto successorio indiretto, Giampiccolo, Di giorgi, Capozzi (valevole solo nel caso del 1920); - per la tesi del contratto con effetti post morte, Santoro Paarelli, Cariota Ferrara, Landini e mi pare Genghini, e senz'altro Cassazione. Grazie per avermi risposto! Il dubbio, infatti, mi era sorto in relazione all' art 1920cc confrontando il testo di Capozzi con quello di Genghini! Approfondirò l' argomento anche in base agli autori da te citati! 1 Cita Link di questo messaggio Condividi
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