ste295 1 Pubblicato il giorno January 14, 2016 Segnalazione Share Pubblicato il giorno January 14, 2016 Se in una proposta di acquisto tramite agenzia, accettata dal venditore, l'immobile era descritto secondo la consistenza catastale (divergente in parte dallo stato di fatto, a causa di un ripostiglio che di fatto è un bagno), affinché possa procedersi al rogito, dato che nel caso specifico non è possibile sanatoria (e quindi l'immobile è incommerciabile), se il venditore demolisce spontaneamente l'abuso edilizio può procedersi al rogito o il compratore può legittimamente rifiutarsi? Cita Link di questo messaggio Condividi
Pasquale Ragone 1260 Pubblicato il giorno January 14, 2016 Segnalazione Share Pubblicato il giorno January 14, 2016 (modificato) Io la vedo in questo modo. Con l'accettazione della proposta si è perfezionato il contratto di compravendita che va ripetuto in forma pubblica o scrittura privata autenticata per la trascrizione. Nel caso in esame la costruzione è stata realizzata con evidenti irregolarità urbanistiche e pertanto trova applicazione l’art. 1489 cod. civ. qualora, come emerge , detta difformità non sia stata dichiarata in sede di proposta né conosciuta dal compratore al momento dell’accettazione, il quale pertanto è in buona fede. L’acquirente pertanto ha dunque diritto non solo a richiedere la risoluzione ex art. 1453 e ss. c.c., ma anche al risarcimento del danno fondato sugli artt. 1218 e 1223 cod. civ. Naturalmente ben potrà citarsi in giudizio anche l'agenzia immobiliare Modificato January 14, 2016 da pasqualino82 1 Cita Link di questo messaggio Condividi
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