i terreni gravati da usi civici sono alienabili? oppure gli usi civici devono essere liquidati?
Ho sentito che c'è tesi secondo la quale l'art. 3, comma 3, Legge n. 168 del 2017 va interpretata nel senso che sono gli usi civici ad essere inalienabili e non il terreno, che da questi resta gravato. Problema è che non ho trovato da nessuna parte tale tesi.
Confermate? Grazie per l'aiuto!