La legge n.151 del 1975, nell'art.228, come norma transitoria al regime di comunione legale dei beni, così recita:"Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della legge, decorso il termine di due anni, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che , entro detto termine, uno dei coniugi non manifesti la volontà contraria in un atto ricevuto da un notaio o ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio....."
Domanda: risulta valida ed efficace la volontà del coniuge che opta per il regime della separazione legale dei beni resa dinanzi all' ufficiale di stato civile del luogo di residenza? È non, come richiede la legge, del luogo di celebrazione del matrimonio? C èdifetto di competenza territoriale?
Inoltre, essa viene recepita e trascritta nell' estratto di matrimonio dopo 40 anni: il comune di residenza lo comunica dopo siffatto periodo al comune di celebrazione.
Infine, tale dichiarazione ha valore retroattivo per i beni acquistati, ancorché a nome del solo coniuge, nel periodo 1975/2000, per cui tali beni a quale regime si intendono assoggettati?
Grazie anticipate.