Concorso traccia commerciale 17-02-2012
#31
Inviato il dė 18 febbraio 2012 alle ore 02:40
Il termine "contestualmente" di primo acchito mi aveva fatto pensare che fosse richiesto anche il trasferimento, poi letta la parte dove diceva il candidato rediga il VERBALE mi sono risolto a fare solo il verbale.
Anche in questa occasione però ribadisco che a mio modo di vedere le tracce devono esser univoche e non lasciare dubbi su ciò che le parti vogliono ottenere.
#32
Inviato il dė 18 febbraio 2012 alle ore 03:26
Secondo me era opportuna (se non necessaria) una deroga convenzionale alla regola della retroattività della condizione.
Verificata la condizione, infatti, gli effetti retroagiscono al momento della conclusione dell'atto e quindi, nel nostro caso, ad una data anteriore al decorso del termine ex art.2445.
Questo significa, in linea teorica, che gli effetti retroagiscono alla data della delibera che da vita all'assegnazione e quindi che la delibera si considera giuridicamente eseguita in una data anteriore al decorso del termine ex art.2445 (ciò che la norma espressamente vieta).
E' vero che, di fatto, verificatasi la condizione (e quindi essendo mancata l'opposizione, o essendo stata respinta o avendo la società prestato idonea garanzia) l'interesse dei creditori protetto dall'art.2445 non può dirsi pregiudicato, ma giuridicamente, in forza della regola della retroattività si pone il problema che ho prima esposto.
A livello statistico, posso dirvi che ho parlato con 4 colleghi che non hanno fatto l'assegnazione contestuale, ritenendo di dover adottare un atteggiamento più prudente di fronte al tenore letterale del 3° c. art.2445.
Spero che la commissione faccia passare entrambe le soluzioni, perchè era veramente difficile prendere posizione sul punto.
In bocca al lupo.
#33
Inviato il dė 18 febbraio 2012 alle ore 04:17
Luca Prinzi, su il dė 18 febbraio 2012 alle ore 03:26, detto:
Secondo me era opportuna (se non necessaria) una deroga convenzionale alla regola della retroattività della condizione.
Verificata la condizione, infatti, gli effetti retroagiscono al momento della conclusione dell'atto e quindi, nel nostro caso, ad una data anteriore al decorso del termine ex art.2445.
Questo significa, in linea teorica, che gli effetti retroagiscono alla data della delibera che da vita all'assegnazione e quindi che la delibera si considera giuridicamente eseguita in una data anteriore al decorso del termine ex art.2445 (ciò che la norma espressamente vieta).
E' vero che, di fatto, verificatasi la condizione (e quindi essendo mancata l'opposizione, o essendo stata respinta o avendo la società prestato idonea garanzia) l'interesse dei creditori protetto dall'art.2445 non può dirsi pregiudicato, ma giuridicamente, in forza della regola della retroattività si pone il problema che ho prima esposto.
#34
Inviato il dė 18 febbraio 2012 alle ore 09:17
#35
Inviato il dė 18 febbraio 2012 alle ore 10:05
FBZ, su il dė 18 febbraio 2012 alle ore 04:17, detto:
Tutela reale della condizione e retroattività della stessa non sono concetti che vanno necessariamente di pari passo, nel senso che parte della dottrina (a mio avviso correttamente) fonda la tutela reale della condizione sull'art.1357 (e nel caso di immobili sul corretto utilizzo dei mezzi di pubblicità) e non sull'art.1360 (del resto se la tutela reale si fondasse direttamente sul 1360, il 1357 avrebbe ben poco senso....sarebbe quasi superfluo).
In ogni caso, secondo me, è inutile porsi un problema di circolazione (che richiede un discorso molto articolato e complesso) se c'è in gioco, in via pregiudiziale, un problema di legittimità dell'assegnazione (problema che sorge per le ragioni prima esposte).
gical, su il dė 18 febbraio 2012 alle ore 09:17, detto:
Questa è una gran bella soluzione....niente da dire, molto raffinata. Complimenti.
#36
Inviato il dė 18 febbraio 2012 alle ore 10:25
verbale con delibera riduzione ove si evidenzino cautele apprestate per obbligazionisti convertibili e datio in solutum (1197) condizionata sospensivamente al verificarsi dell'evento di cui all'art 2445 e previsione di successivo atto di avveramento della condizione da cui risulti estinzione dell'originaria obbligazione dei soci al rimborso del capitale. o costituito in atto i soci e la società come nei verbali ma, il dubbio che mi viene ora è se fosse necessario che Tizio fosse altresì autorizzato con delibera CDA per datio in solutum. Al momento non l'avevo ritenuto necessario perchè negozio perfezionato contestualmente ad assemblea in presenza di tutti i soci e di tutto il CDA. Che ne pensate?
#37
Inviato il dė 18 febbraio 2012 alle ore 10:26
gical, su il dė 18 febbraio 2012 alle ore 09:17, detto:
mito!
sss
#38
Inviato il dė 18 febbraio 2012 alle ore 10:28
Forse sono l'unico che si è posto il problema in base a quanto segue:
"Una precisa presa di posizione in senso negativo è stata adottata dal Tribunale di Rovereto che, in un datato provvedimento, nella motivazione così recitava: “La clausola statutaria che, in caso di riduzione del capitale per esuberanza, ne prevede il rimborso anche mediante assegnazione di beni sociali, in quanto viola il principio della parità di trattamento dei soci, è illegittima”, dando quindi per scontato che una clausola siffatta porti inevitabilmente ad una disparità di trattamento tra i soci nota1.
Sulla stessa scia, anche se con una apertura possibilista, è una successiva pronuncia del Tribunale di Napoli il quale, pur respingendo l’omologa, tuttavia ammette in via astratta l’ammissibilità di una tale operazione a condizione – al fine di evitare una possibile disparità di trattamento dei soci – di una preventiva indicazione dei mezzi e degli adempimenti da adottare, indicati in quelli di cui all’art. 2440 cod. civ. riguardo ai conferimenti in natura nota2.
Anche secondo il Tribunale di Roma “la riduzione può eseguirsi mediante proporzionale assegnazione ai soci di beni sociali, purché si tratti (a pena di nullità della deliberazione) di beni fungibili aventi un prezzo corrente, risultanti da listini di borsa il cui valore sia perciò obbiettivamente e sicuramente accertato….” nota3.
In dottrina vi è una linea di pensiero che è decisamente contraria e che vede tale operazione con sospetto. Secondo tali Autori la delibera di riduzione del capitale sociale mediante restituzione di beni in natura ai soci non è da ritenersi legittima anzitutto perché in contrasto con il dato letterale: l’art. 2445 parla di “rimborso del capitale”, l’art. 2482 di “rimborso ai soci delle quote pagate”, lasciando intendere che si tratti sempre di una somma di denaro come bene fungibile per eccellenza.
La infungibilità e la eterogeneità dei beni da assegnare ai soci sarebbe in contrasto con il sistema come sopra delineato nota4.
In secondo luogo un rimborso tramite restituzione di beni sociali potrebbe integrare una chiara violazione dell’art. 2280, comma 1° cod. civ. secondo il quale “i liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli” nota5.
Anzi una delibera che prevedesse una riduzione del capitale mediante assegnazione di beni in natura, secondo un Autore, ben potrebbe essere strumentalizzata per fini sostanzialmente in frode ai creditori attraverso una anticipata ripartizione del capitale immediatamente antecedente alla messa in liquidazione nota6.
Inoltre tale modalità porterebbe ad una lesione del principio di parità di trattamento dei soci perché non consentirebbe di valutare con precisione il valore dei beni da attribuire: potrebbe, pertanto accadere che il bene restituito possa avere al momento del rimborso un valore venale ben maggiore di quello con il quale inizialmente è stato iscritto come posta attiva in bilancio nota7.
Al massimo “si può ritenere legittima tale operazione solo se i beni da assegnare ai soci sono fungibili ed hanno un prezzo corrente (ad esempio le azioni di società quotate) risultanti da listini di borsa o da mercuriali e che tali beni siano valutati, ai fini del rimborso, secondo tali valori” nota8.
Sostanzialmente, secondo tale movimento di pensiero, alla eseguibilità di operazione siffatta si frapporrebbero due ostacoli probabilmente insuperabili: il rispetto della parità di trattamento dei soci e l’osservanza del principio per cui il valore del rimborso non deve eccedere l’entità della riduzione nominale del capitale. Il primo non sarebbe sempre superabile in quanto non facilmente inquadrabile in un ordinamento come quello delle società retto dal principio maggioritario; il secondo potrebbe essere superato solo forzando il sistema attraverso una interpretazione analogica delle norme a tutela della effettività del conferimento in sede di costituzione nota9 e, comunque, vi sarebbe una seria difficoltà ad individuare criteri di valutazione dei beni da assegnare sufficientemente oggettivi." (tratto da internet)
#39
Inviato il dė 18 febbraio 2012 alle ore 10:33
Luca Prinzi, su il dė 18 febbraio 2012 alle ore 02:38, detto:
#40
Inviato il dė 18 febbraio 2012 alle ore 10:45
Nicola Matta, su il dė 17 febbraio 2012 alle ore 23:47, detto:
Nicola Matta, su il dė 17 febbraio 2012 alle ore 23:47, detto:
Ed ho rifatto il tema del pegno, tutto incentrato sulla partecipazione all'atto del socio soprattutto per acquisire gli immobili :////////////////////////////
#41
Inviato il dė 18 febbraio 2012 alle ore 10:51
BUFFY, su il dė 17 febbraio 2012 alle ore 23:57, detto:
Ho fatto i salti mortali anche per le menzioni urbanistiche e tutto il resto, e solo all'uscita mi sono resa conto che non erano necessarie perché atto sottoposto a condizione sospensiva...errore gravissimo vero?
Vi prego rispondete!
BUFFY, su il dė 17 febbraio 2012 alle ore 23:57, detto:
Ho fatto i salti mortali anche per le menzioni urbanistiche e tutto il resto, e solo all'uscita mi sono resa conto che non erano necessarie perché atto sottoposto a condizione sospensiva...errore gravissimo vero?
Vi prego rispondete!
NO NON E' GRAVISSIMO!
#42
Inviato il dė 18 febbraio 2012 alle ore 10:55
BUFFY, su il dė 18 febbraio 2012 alle ore 00:25, detto:
BUFFY, su il dė 18 febbraio 2012 alle ore 00:25, detto:
dovevi però ricordarti di riprendere l'assemblea e poi chiuderla, indicando orari della sospensione e del reinizio.
#43
Inviato il dė 18 febbraio 2012 alle ore 10:58
Alberto, su il dė 18 febbraio 2012 alle ore 00:51, detto:
Alberto, su il dė 18 febbraio 2012 alle ore 00:51, detto:
"... con contestuale"
#44
Inviato il dė 18 febbraio 2012 alle ore 11:49
maupagano, su il dė 18 febbraio 2012 alle ore 10:58, detto:
Riporto il testo dell'ordine del giorno come formulato e dettato dalla Commissione esaminatrice il giorno 17.2.2012:
ORDINE DEL GIORNO
Riduzione del capitale sociale ad euro 600.000, con contestuale assegnazione di immobili sociali.
#45
Inviato il dė 18 febbraio 2012 alle ore 12:20
maupagano, su il dė 18 febbraio 2012 alle ore 10:45, detto:
Ed ho rifatto il tema del pegno, tutto incentrato sulla partecipazione all'atto del socio soprattutto per acquisire gli immobili :////////////////////////////
a parte gli scherzi mentre le facevo e contavo mi domandavo: ma la commissione le conta davvero o le basta "vedere" che uno le sa fare?? te li immagini a contare tutte le 100 parole di quella singola postilla?? oppure a sommare (con la calcolatrice
secondo voi controllano tutto con precisione?
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