Marco79, su il dė 22 marzo 2012 alle ore 10:06, detto:
Il fatto che l'accordo sia intercorso tra i genitori vuol forse dire che in sede di separazione non si possono assumere obblighi in ordine al mantenimento dei figli?
Se così fosse, inoltre, dovremmo ammettere la piena disponibilità del diritto al mantenimento (è cedibile? e se sì, anche per la parte compresa nei limiti dell'obbligo alimentare?).
E si può fare un "doppio" contratto a favore di terzo, come avverrebbe nella fattispecie in esame?
A mio avviso, in ordine agli accordi di separazione, non si possono utilizzare gli schemi tipici civilistici, dovendosi tenere presente la peculiarità della causa familiare che sottende tali accordi.
Vedasi, tra le tante, la sentenza 9500 del 1987 Cassazione.
Solo gli effetti devono prodursi nei confronti dei figli (=contratto a favore di terzo)
Se il genitore adempie all'obbligo di mantenimento del figlio (= diritto del figlio) assume un obbligo nei confronti del figlio, il quale naturalmente interverrà per mezzo di un rappresentante. Il fatto che la traccia affermi "obbligo assunto nei confronti della moglie" per me sta a significare che il mantenimento adempiuto è quello della moglie, la quale vuole che, come dice la traccia, solo gli effetti traslativi si producano nei confronti dei figli.
E qui si inserisce la questione del curatore speciale, dando alla traccia quella elevata difficoltà concorsuale di cui abbisogna per selezionare tra candidati di alto livello.
Sperando di essere stato chiaro.










