Nico, su il dė 19 marzo 2012 alle ore 20:55, detto:
746 2o comma: l'imputazione è necessaria.Si doveva forse leggere come impossibilità di collazione in natura.
In realtà non è sempre così.
La ratio della regola è che la collazione, mutando il titolo di acquisto da donativo a successorio, travolgerebbe le ipoteche iscritte sull'immobile, perché sarebbero state fatte da un sogegtto non legittimato, e pertanto si pone un problema di tutela dei terzi.
Pertanto, la regola vale di sicuro per gli immobili che siano ipotecati al momento della divisione.
Non vale però per gli immobili che siano stati ipotecati ma che all'apertura della successione non lo siano più, perché i terzi non avrebbero alcun pregiudizio.
In tal senso, si può ritenere applicabile anche agli immobili che non siano più ipotecati al momento della collazione, sempre perché non vi sono più terzi da tutelare.
Io così ho scritto in parte teorica. Se poi volessero altro, non so.