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Concorso traccia mortis causa 15-02-2012


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60 risposte a questa discussione

#46 charlie80

charlie80

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Inviato il dė 21 febbraio 2012 alle ore 15:39

Personalmente, ho ritenuto che fosse già in essere un rapporto contrattuale tra socio e società quanto all'utilizzo dell'appartamento visto che la traccia diceva "continuare" ed il disposto del 2256 c.c. che mutatis mutandis può applicarsi anche alla s.r.l., quindi ho predisposto a carico della società un legato di posizione contrattuale.
Quanto all'indennizzo a carico dei figli nel testamento mi sono limitato a ricopiare la traccia salvo poi qualificare in motivazione la disposizione come una sorta di"promessa del fatto del terzo" stante anche la circostanza che il 1381 parla di indennizzo.

Almeno credo!
Ciao! :smile:

#47 lara

lara
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Inviato il dė 21 febbraio 2012 alle ore 16:38

Visualizza Messaggikitcarson, su il dė 15 febbraio 2012 alle ore 22:48, detto:

Io non sopporto le tracce non chiare.
"Tizio vuole inoltre lasciare alla sola figlia Cornelia, a carico della disponibile, la titolarità della propria quota pari al 50% della società (Mevio e Cornelia possiedono il restante 50%) per far si che in futuro i 4 nipoti (Caietto, Mevietto e Tizietto figli di Cornelia) e Sempronietto (figlio di Mevio) abbiano il 25% ciascuno."
Uno si svena pensando se ci sia un modo per far arrivare le quote ai nipoti e poi se ne salta su il presidente dicendo che in realtà è solo un motivo di Tizio. E allora che c...o mi scrive a fare "per far si" ... e tutto l'albero genealogico? Mica è un romanzo.
Sono d'accordo, io ero al concorso ed ho perso veramente tanto tempo per capire come sviluppare questo punto, alla fine quando ho abbozzato una probabile soluzione la commissione se ne esce con un non preoccupatevi è tutto chiaro il punto in questione è solo un inutile fronzolo ed il suo scopo è semplicemete di deviare i poco stressati candidati

#48 cristiana

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Inviato il dė 22 febbraio 2012 alle ore 14:21

Visualizza Messaggimimmos, su il dė 16 febbraio 2012 alle ore 18:05, detto:

Tizio voleva istituire Caia come erede oppure no

“Tizio indica da ultimo al notaio di non voler lasciare a Caia più di quanto la legge eventualmente le riservi avendole già donato un appartamento in Roma.”

Il tenore letterale della traccia non precisa se il testatore voglia o meno istituire erede ache la moglie, a differenza di quanto previsto per i figli e la compagna, ove la volontà del testatore di istituirli eredi è chiara, sembrerebbe consentire una duplice possibilità di soluzione.

Dopo aver chiesto lumi al notaio ove ho svolto la pratica e dal confronto anche con altri colleghi praticanti sarebbero percorribili entrambe le alternative:

1) istituzione di erede anche della moglie del testatore nella sola sola legittima, con obbligo di imputare il valore del bene donato;

2) legato in sostituzione di tutti i diritti che possano spettare alla moglie, avente ad oggetto una somma di denaro pari alla differenza fra quanto le spetterebbe ed il valore del bene donato al tempo dell’ apertura della successione del testatore.

- in ambo i casi: possibilità di precisazioni, secondo la volontà del testatore, per il caso di intervenuta sentenza di separazione con addebito o di divorzio al tempo dell’apertura della successione del testatore.


#49 cristiana

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Inviato il dė 22 febbraio 2012 alle ore 14:34

Visualizza Messaggigiuliadalmas, su il dė 16 febbraio 2012 alle ore 16:20, detto:

le attribuzioni in favore dei nipoti erano solo il motivo che aveva spinto il testatore a dare la sua quota alla figlia, l'ha chiarito la presidente ieri dopo un paio d'ore dall'inizio della prova

Se le future attribuzioni delle quote ai nipoti sono solo un motivo - peraltro di per sè lecito -,
potrei esplicitare tale motivo nella scheda, con forza non vincolante per la benficiaria delle quote,

oppure, in alternativa, tacere nella scheda, in merito al detto motivo.

#50 Doyle

Doyle

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Inviato il dė 24 febbraio 2012 alle ore 11:36

In ordine al legato sostitutivo la traccia diceva che Tizio voleva fare eredi i 3 figli e la compagna dunque non la moglie, per questo mi è venuto subito in mente il legato sostitutivo di somma di denaro.

#51 cristiana

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Inviato il dė 24 febbraio 2012 alle ore 20:42

Riporto le parole di un collega espresse in altro forum di questo sito:

"Il primo giorno, in aula Pantheon, c'era un commissario, notaio, che rispondeva ad ogni domanda. In pratica, se non fosse stato frenato dai secondini che ci allontanavano, era capace di dettare la traccia. Simpaticissimo, devo dire.

Allora il commissario mi ha detto:
1) in riferimento ai nipotini - noi nona avevamo sentito nulla circa le comunicazioni ufficiali - che era una "sciocchezza" messa lì tanto per e di non prestarci attenzione (sic!);
2) per quanto riguarda la moglie mi ha detto che era chiaro quali soggetti il testatore volesse istiture eredi e che per la moglie addirittura il testatore voleva solo far presente di considerarla già "tacitata" con la donazione in vita, ma se proprio avessi voluto attribuirle qualche cosa, "facessi un legato sostitutivo della eventuale differenza"...



Per le espressioni sibilline della traccia, spero che possano essere accolte entrambe le soluzioni prospettate per il coniuge:

- legato sostitutivo al couniuge avente ad oggetto una somma di denaro pari alla differenza tra il valore di quanto le spetterebbe al momento dell'apertura della successione del testatore ed il valore di quanto donatole dal testatore;

- alternativamente, istituzione di erede nella sola legittima. L'obblligo di imputazione del bene donato dovrebbe scattare ex lege, in assenza di apposita dispensa.

Spero che vi sia par condicio nelle correzioni, a favore dei candidati che non hanno potuto beneficiare dei suggerimenti dati in alcune aule.

#52 Barney

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Inviato il dė 24 febbraio 2012 alle ore 21:15

Non volevo scrivere alcunché, anche perché sono certo che passeranno entrambe le soluzioni.

I criteri di correzione vengono stabiliti successivamente al concorso. Non sempre le soluzioni "suggerite" da un commissario poi si rivelano dirimenti in sede di correzione.

#53 count

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Inviato il dė 27 febbraio 2012 alle ore 21:27

La soluzione del 652 per il diritto di abitazione secondo me e' una soluzione classica "da codice" che non puo' non ritenersi valida. Mi auguro che la commissione non propenda per un' unica soluzione

#54 Mr Wolf

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Inviato il dė 28 febbraio 2012 alle ore 19:35

E il fatto che Sempronia debba versare una somma mensile per abitare l'intero appartamento come si giustificherebbe?
A che titolo vi sarebbe tenuta?
"Sono il signor Wolf,risolvo problemi."

#55 sl350

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Inviato il dė 28 febbraio 2012 alle ore 21:02

scusate,ma visto che Sempronia e il testatore gia abitavano nell'immobile,non era più facile legare il diritto di abitazione a sempronia per il 75% mentre per il resto (25%) rimaneva invariato l'originario rapporto stipulato con carlo prima dell'apertura della successione?
In altri termini, Sempronia continuava ad abitare sull'intero da un lato a titolo di abitazione e dall'altro ad es. a titolo di locazione o altro rapporto già stipulato con Carlo e che rimane invariato.
Il legato di somma a carlo così trova giustificazione nel godimento del cespite.

#56 sl350

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Inviato il dė 28 febbraio 2012 alle ore 21:09

quindi per il 75 % nudi proprietari gli eredi istituiti-godimento a Sempronia con legato del diritto di abitazione vita sua nat.dur.a Sempronia.
per il 25 % Carlo proprietario-locataria o altro diritto personale di godimento Sempronia in base ad un contratto già stipulato in vita da Tizio e Sempronia.

#57 Mr Wolf

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Inviato il dė 28 febbraio 2012 alle ore 22:28

Boh.
A me pareva più semplice legare a Sempronia il diritto di pretendere la stipulazione della locazione della quota indivisa di 1/4 dell'appartamento.
"Sono il signor Wolf,risolvo problemi."

#58 Marco79

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Inviato il dė 15 marzo 2012 alle ore 09:10

e questa collazione in natura degli immobili ipotecati? che dire in parte teorica?

#59 Nico

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Inviato il dė 19 marzo 2012 alle ore 20:55

Visualizza MessaggiMarco79, su il dė 15 marzo 2012 alle ore 09:10, detto:

e questa collazione in natura degli immobili ipotecati? che dire in parte teorica?
746 2o comma: l'imputazione è necessaria.Si doveva forse leggere come impossibilità di collazione in natura.
"La verità invece si trova nelle figure e nei simboli, nascosta all'aperto, celata nell'evidente. Essa è sempre un po' più grande del vero" (C.Campo)

#60 paquain

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Inviato il dė 20 marzo 2012 alle ore 09:50

Visualizza MessaggiNico, su il dė 19 marzo 2012 alle ore 20:55, detto:

746 2o comma: l'imputazione è necessaria.Si doveva forse leggere come impossibilità di collazione in natura.
In realtà non è sempre così.
La ratio della regola è che la collazione, mutando il titolo di acquisto da donativo a successorio, travolgerebbe le ipoteche iscritte sull'immobile, perché sarebbero state fatte da un sogegtto non legittimato, e pertanto si pone un problema di tutela dei terzi.
Pertanto, la regola vale di sicuro per gli immobili che siano ipotecati al momento della divisione.
Non vale però per gli immobili che siano stati ipotecati ma che all'apertura della successione non lo siano più, perché i terzi non avrebbero alcun pregiudizio.
In tal senso, si può ritenere applicabile anche agli immobili che non siano più ipotecati al momento della collazione, sempre perché non vi sono più terzi da tutelare.

Io così ho scritto in parte teorica. Se poi volessero altro, non so.




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