Concorso traccia mortis causa 15-02-2012
#1
Inviato il dė 15 febbraio 2012 alle ore 20:09
"Tizio, che si sta separando dalla moglie Caia, con la quale è tuttora in buoni rapporti, si reca dal notaio RR e gli espone quanto segue:
Intende istituire eredi i suoi due figli Cornelia e Mevio avuti dal matrimonio con Caia nonché la sua nuova compagna Sempronia.
A quest'ultima intende lasciare il diritto di abitazione sulla propria quota di comproprietà pari al 75% dell'appartamento in Roma via Nomentana 6° piano attualmente occupato da Tizio e Sempronia. La restante quota è di proprietà del nipote Carlo.
Desidera che Sempronia continui ad abitare l'intero appartamento versando a Carlo una somma mensile di importo congruo che sarà determinata dall'amico Filano noto immobiliarista. A Sempronia intende inoltre lasciare i mobili e gli arredi ivi contenuti.
Spiega al notaio di essere titolare, assieme ai figli, della Gamma srl che possiede, come unico cespite, un intero stabile al Terminillo.
Tizio vuole inoltre lasciare alla sola figlia Cornelia, a carico della disponibile, la titolarità della propria quota pari al 50% della società (Mevio e Cornelia possiedono il restante 50%) per far si che in futuro i 4 nipoti (Caietto, Mevietto e Tizietto figli di Cornelia) e Sempronietto (figlio di Mevio) abbiano il 25% ciascuno.
Intende altresì che non venga rimborsato il credito vantato dallo stesso Tizio verso la detta società in forza di un finanziamento da lui effettuato un anno prima.
Desidera ancora che Sempronia possa continuare ad utilizzare l'appartamento da questa attualmente occupato insieme a Tizio al Terminillo nello stabile di proprietà di Gamma srl a condizione che non si sposi.
Non volendo impedire ai figli di disporre della piena proprietà dello stabile al Terminillo vuole però assicurarsi che venga corrisposto dagli stessi figli a Sempronia un indennizzo da determinarsi da parte di Filano per il caso di cessazione dall'utilizzo del detto appartamento da parte di Sempronia qualora esso venga alienato.
Gli stessi figli dovranno inoltre corrispondere a Sempronia un assegno mensile di Euro 2.000,00 da aggiornare annualmente secondo l'indice ISTAT di rivalutazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Vuole poi che ciascuno dei propri figli sia proprietario esclusivo, senza gravami o pesi, della casa di abitazione dagli stessi attualmente occupata.
Precisa di aver donato a Mevio la casa in cui lo stesso vive e che l'immobile è attualmente gravato da un mutuo ipotecario richiesto successivamente alla donazione dal donante e dal donatario congiuntamente; il relativo debito residuo dovrà essere estinto con oneri a carico dell'eredità tenendone indenne Mevio.
Cornelia vive invece in una casa a lei intestata acquistata con pagamento effettuato dal padre.
Tizio indica da ultimo al notaio di non voler lasciare a Caia più di quanto la legge eventualmente le riservi avendole già donato un appartamento in Roma.
Parte Teorica
deroghe alla intangibilità della legittima
disposizioni testamentarie rimesse all'arbitrio del terzo
legato di remissione del debito
collazione con riferimento alla possibilità della collazione in natura degli immobili ipotecati"
D.A.N. - since 2001 romoloromani.it Administrator
#2
Inviato il dė 15 febbraio 2012 alle ore 20:14
#3
Inviato il dė 15 febbraio 2012 alle ore 20:15
devono essere individuate le varie nature giuridiche degli istituti e applicati i principi generali .
insomma
sembrano (per la seconda volta) sconfitti i patiti delle tracce da psicotici del diritto .
Messaggio modificato da abc19692002 il il dė 15 febbraio 2012 alle ore 20:17
#4
Inviato il dė 15 febbraio 2012 alle ore 22:12
#5
Inviato il dė 15 febbraio 2012 alle ore 22:29
3 facciate di traccia mortis causa, non oso pensare cosa capiterà domani!
#6
Inviato il dė 15 febbraio 2012 alle ore 22:36
#7
Inviato il dė 15 febbraio 2012 alle ore 22:48
"Tizio vuole inoltre lasciare alla sola figlia Cornelia, a carico della disponibile, la titolarità della propria quota pari al 50% della società (Mevio e Cornelia possiedono il restante 50%) per far si che in futuro i 4 nipoti (Caietto, Mevietto e Tizietto figli di Cornelia) e Sempronietto (figlio di Mevio) abbiano il 25% ciascuno."
Uno si svena pensando se ci sia un modo per far arrivare le quote ai nipoti e poi se ne salta su il presidente dicendo che in realtà è solo un motivo di Tizio. E allora che c...o mi scrive a fare "per far si" ... e tutto l'albero genealogico? Mica è un romanzo.
Messaggio modificato da kitcarson il il dė 16 febbraio 2012 alle ore 08:23
#8
Inviato il dė 15 febbraio 2012 alle ore 23:27
tra poco vado a nanna, ma vi do la mia esperienza: la traccia non era facile, tant'è vero che sino a poco dalla fine in molti giravano per i banchi in cerca di lumi (e non solo i "peones", ma anche persone preparate). In particolare, il problema maggiore è stato risolvere la questione di far godere l'intera abitazione a Sempronia.
La lunghezza della traccia non ha certo aiutato, perché fra parte pratica (fatta bene) e motivazione volavano via le pagine.
Da povero abitante della quarta fila, in grado di sentire quindi anche i sospiri dei commissari, vi posso però dire che un commissario ha assicurato che non c'è un'unica soluzione, ma che bisognava dare una veste giuridica a desideri di un testatore che, non essendo un utente del diritto, sparava idee senza troppa definizione.
PS: ad essere cattivi, si può dire che "non c'è un'unica soluzione" potrebbe voler dire che ce n'erano tante ma tutte sbagliate tranne la loro...
Ciao dal paquain della notte
#9
Inviato il dė 15 febbraio 2012 alle ore 23:36
Ma lo stabile non è di proprietà della società?
#10
Inviato il dė 15 febbraio 2012 alle ore 23:48
#11
Inviato il dė 15 febbraio 2012 alle ore 23:56
Messaggio modificato da Uccia il il dė 15 febbraio 2012 alle ore 23:57
#12
Inviato il dė 16 febbraio 2012 alle ore 00:07
Io, capitata quasi nel mezzo della sala B, ho davvero sofferto la mancanza di aria "pulita".
Come fare???
#13
Inviato il dė 16 febbraio 2012 alle ore 11:43
Eccezioni al principio di intangibilità
sono la cautela sociniana e il legato in sostituzione di legittima. Si ritengono inoltre eccezioni alla legittima il diritto di abitazione ex 540 comma 2 in quanto gravante anche sulla porzione indisponibile e la sostituzione fedecommissaria che può avere ad oggetto anche beni costituenti legittima.
Altra eccezione è considerata la clausola con cui il testatore dispone che la divisione di tutta l’eredità non abbia luogo prima di un determinato termine non eccedente cinque anni (713).
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#14
Inviato il dė 16 febbraio 2012 alle ore 14:20
#15
Inviato il dė 16 febbraio 2012 alle ore 16:20
condottiero77, su il dė 16 febbraio 2012 alle ore 14:20, detto:
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