controatto appalto registrazine in caso d'uso
Inviato da
Onerireali
, 09 feb 2012 - 11:38
8 risposte a questa discussione
#1
Inviato il dì 09 febbraio 2012 alle ore 11:38
Un contratto di appalto d'opera (rifacimento facciata edificio) privato, tra un condominio e un'impresa, va registrato all'AdE in caso d'uso, quando il caso d'uso sia una procedura giudiziaria per responsabilità dell'impresa?
Il dubbio nasce dal fatto che Il "caso d'uso" si ha quando l'atto è già depositato presso le cancellerie giudiziarie e viene applicata l'imposta nel momento in cui l'atto viene prelevato al fine di svolgere tramite esso un'attività amministrativa. Quindi a primo avviso a me sembra che in occasione di una procedura giudiziaria non si debba registrare: Voi che ne pensate?
quando va registrato all'AdE?
grazie per l'aiuto
Il dubbio nasce dal fatto che Il "caso d'uso" si ha quando l'atto è già depositato presso le cancellerie giudiziarie e viene applicata l'imposta nel momento in cui l'atto viene prelevato al fine di svolgere tramite esso un'attività amministrativa. Quindi a primo avviso a me sembra che in occasione di una procedura giudiziaria non si debba registrare: Voi che ne pensate?
quando va registrato all'AdE?
grazie per l'aiuto
#2
Inviato il dì 09 febbraio 2012 alle ore 23:26
Partiamo dall'inizio.
Il contratto di appalto del caso in esame è assoggettato ad IVA e, in virtù del principio di alternatività tra IVA e registro, non sarà assoggettato ad imposta di registro proporzionale, bensì fissa (art. 40 del DPR 131/86). Va rammentato che i contratti di appalto sono soggetti a registrazione obbligatoria solo laddove vengano stipulati per atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata; in caso contrario (scrittura privata non autenticata) l'obbligo di registrazione avverrà solo in caso d'uso (art. (art. 5 del citato DPR; tutto ciò è ribadito, peraltro, nella risoluzione del Ministero delle Finanze 86/E del'8 aprile 1995).
Il caso d'uso è disciplinato dall'art. 6 del citato DPR, che così recita:
Quanto sottolineato significa che l'ambito del caso d'uso è limitato ai soli procedimenti di volontaria giurisdizione, senza comprendere, invece, quelli contenziosi. Da ciò discende che per il contratto di appalto in oggetto non ci sarà alcun onere di registrazione al momento del deposito in gudizio per il procedimento a cui fai riferimento.
Va, tuttavia, precisato che tale onere potrà sussistere in futuro laddove tale contratto venga enunciato nella sentenza che verrà emessa (ai sensi dell'art. 22 del citato DPR; ciò essendovi evidentemente identità tra le parti intervenute nel procedimento giudiziario e in quello qui eventualmente enunciato), come già chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 gennaio 1999 n. 9:
In tal caso, il contratto enunciato potrà addirittura sfuggire all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (ordinariamente applicabile per il già richiamato principio di alternatività IVA / registro) venendo tassato, invece, con quella proporzionale (sul punto vedi Cass. Trib. 8 settembre 2005 n. 17899).
Il contratto di appalto del caso in esame è assoggettato ad IVA e, in virtù del principio di alternatività tra IVA e registro, non sarà assoggettato ad imposta di registro proporzionale, bensì fissa (art. 40 del DPR 131/86). Va rammentato che i contratti di appalto sono soggetti a registrazione obbligatoria solo laddove vengano stipulati per atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata; in caso contrario (scrittura privata non autenticata) l'obbligo di registrazione avverrà solo in caso d'uso (art. (art. 5 del citato DPR; tutto ciò è ribadito, peraltro, nella risoluzione del Ministero delle Finanze 86/E del'8 aprile 1995).
Il caso d'uso è disciplinato dall'art. 6 del citato DPR, che così recita:
Quote
Si ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
Quanto sottolineato significa che l'ambito del caso d'uso è limitato ai soli procedimenti di volontaria giurisdizione, senza comprendere, invece, quelli contenziosi. Da ciò discende che per il contratto di appalto in oggetto non ci sarà alcun onere di registrazione al momento del deposito in gudizio per il procedimento a cui fai riferimento.
Va, tuttavia, precisato che tale onere potrà sussistere in futuro laddove tale contratto venga enunciato nella sentenza che verrà emessa (ai sensi dell'art. 22 del citato DPR; ciò essendovi evidentemente identità tra le parti intervenute nel procedimento giudiziario e in quello qui eventualmente enunciato), come già chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza 18 gennaio 1999 n. 9:
Quote
se l'atto enunciato era soggetto ad imposta in termine fisso, le parti risultano inadempienti ad un loro preciso dovere fiscale; nonostante ciò la legge, come si è rilevato, consente loro di allegarlo o enunciarlo ugualmente ed al giudice di porlo alla base della propria decisione. Tale garanzia, peraltro, non può comportare la trasformazione in lecito di un comportamento illecito; per questo il legislatore delegato ha disposto che l'atto sia inviato all'ufficio del registro per essere sottoposto alla tassazione ed all'applicazione delle sanzioni per la ritardata registrazione. Se, invece, il provvedimento enunciato è soggetto a tassazione in caso d'uso, è proprio la sua allegazione in giudizio che, rappresentandone una forma d'uso, ne legittima la sottoposizione all'imposta di registro. D'altra parte, si è già sottolineato che, per essere conforme alla Costituzione, la normativa va interpretata nel senso che deve essere tassato non qualunque atto la cui esistenza sia stata genericamente segnalata dalle parti, ma soltanto quei provvedimenti posti dal giudice alla base della propria decisione"
In tal caso, il contratto enunciato potrà addirittura sfuggire all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (ordinariamente applicabile per il già richiamato principio di alternatività IVA / registro) venendo tassato, invece, con quella proporzionale (sul punto vedi Cass. Trib. 8 settembre 2005 n. 17899).
Io sono il Silenzio. La Quiete. La Morte.
#3
Inviato il dì 10 febbraio 2012 alle ore 17:35
Ti ringrazio tantissimo ....... mhm ....... "Morte" .
E' tutto chiarissimo (sorge l'obbligo di registrazione solo a seguito del provvedimento giurisdizionale, se come nel caso in questione, il contratto formerà oggetto del giudizio stesso... anche se trattandosi di resposnabilità forse ... )
Poi però non ti seguo rispetto all'ultimo punto: perchè dici che il contratto enunciato potrà addirittura sfuggire all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, venendo tassato, invece, con quella proporzionale?
E' tutto chiarissimo (sorge l'obbligo di registrazione solo a seguito del provvedimento giurisdizionale, se come nel caso in questione, il contratto formerà oggetto del giudizio stesso... anche se trattandosi di resposnabilità forse ... )
Poi però non ti seguo rispetto all'ultimo punto: perchè dici che il contratto enunciato potrà addirittura sfuggire all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, venendo tassato, invece, con quella proporzionale?
#4
Inviato il dì 13 febbraio 2012 alle ore 22:55
qualcuno può chairire il dubbio?
grazie
grazie
#5
Inviato il dì 16 febbraio 2012 alle ore 18:13
se qualcuno torna a visionare questa discussione può chiarirmi il punto sopra?
#6
Inviato il dì 22 febbraio 2012 alle ore 11:36
avete abbandonato completamente la questione.....
#7
Inviato il dì 24 febbraio 2012 alle ore 18:01
#8
Inviato il dì 24 febbraio 2012 alle ore 23:15
Onerireali, su il dì 10 febbraio 2012 alle ore 17:35, detto:
Poi però non ti seguo rispetto all'ultimo punto: perchè dici che il contratto enunciato potrà addirittura sfuggire all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, venendo tassato, invece, con quella proporzionale?
La "tendenza" dell'Agenzia delle Entrate (spalleggiata dalla giurisprudenza tributaria), in occasione dell'enunciazione di un contratto che altrimenti non verrebbe sottoposto a registrazione obbligatoria, è quella (ai fini tributari) di isolare tale contratto dal contesto in cui è nato (e che potrebbe determinarne eventualmente l'attrazione in un campo impositivo piuttosto che in un altro) e di sottoporre a singola tassazione tutto quanto contenuto (purché tassabile) nel contratto stesso. Orbene, nei contratti d'appalto è tutt'altro che infrequente (in taluni casi obbligatoria per legge) la previsione di una clausola penale, la quale assume rilevanza fiscale al momento del verificarsi dell'inadempimento dell'appaltatore. Dal momento che hai parlato genericamente di procedura giudiziaria a carico dell'impresa, ho ipotizzato che nella fattispecie da te prospettata potesse magari essersi verificato un inadempimento che era stato, in contratto, sottoposto a clausola penale. Se così fosse, in sede di enunciazione, il tuo contratto di appalto verrebbe tassato come negozio complesso: l'appalto vero e proprio, rimanendo in campo IVA, dovrebbe essere assoggettato alla fissa di registro, mentre la clausola penale dovrebbe essere assoggettata al registro proporzionale del 3%. Trattandosi di negozio complesso, ove i singoli sub-negozi sono intimamente correlati, verrebbe concretamente applicata all'intero contratto solo l'imposizione più onerosa, quindi quel 3% sull'importo della clausola penale. Se, invece, non fossimo in tale caso, il contratto rimarrebbe in campo IVA e sarebbe assoggettato solo alla fissa di registro.
Io sono il Silenzio. La Quiete. La Morte.
#9
Inviato il dì 25 febbraio 2012 alle ore 18:36
Ti ringrazio Morte (nick singolare).
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