m.10, su il dė 19 gennaio 2012 alle ore 18:09, detto:
Art. 290. Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.
Chiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituzionale o l'ordine giudiziario, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La stessa pena si applica a chi pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato o quelle della liberazione.
Art. 341- bis Oltraggio a pubblico ufficiale.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende llonore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto ddufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso llufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo llattribuzione del fatto medesimo, llautore dell'offesa non è punibile.
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.
Fico! Grazie Mario...